VISTO/PERMESSO DI SOGGIORNO

I cittadini extra-UE devono necessariamente fare richiesta di un visto d’ingresso al Consolato italiano competente nel proprio paese d’origine.

DOCUMENTI RICHIESTI

  • Modulo di richiesta del visto d’ingresso
    http://vistoperitalia.esteri.it/Moduli/it/Formulario%20Visto%20Nazionale.pdf

  • Fotografia recente formato passaporto

  • Documenti di viaggio con validità di almeno 3 mesi dopo (la scadenza) del visto

  • Pre-iscrizione o iscrizione o ad un corso di Laurea universitario

  • Attestazione di un domicilio in Italia

  • Attestazione di sufficienti mezzi finanziari di autosostentamento – almeno euro 467,65 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.079,45 annuali).

  • Adeguata copertura assicurativa per spese mediche e ospedaliere

  • Disponibilità di sufficienti mezzi finanziari per il rimpatrio

  • Certificazione di un’adeguata conoscenza della lingua italiana o inglese in base al programma prescelto

  • In caso di studente minorenne, consenso all’espatrio firmato da entrambi i genitori o, in assenza, dal tutore legale.

Per maggiori informazioni, si prega di consultare la circolare del MUR sulle “Procedure di ingresso, soggiorno, immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli per i corsi della formazione superiore in Italia” (https://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/), il portale dei visti online sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (http://vistoperitalia.esteri.it/home.aspx) o il sito internet della Missione diplomatica/consolare competente.

La presentazione della documentazione richiesta non garantisce automaticamente il rilascio del visto. All’atto dell’ingresso in Italia e dell’Area Schengen, le autorità doganali competenti possono – anche se in possesso di un regolare visto d’ingresso – effettuare un’ulteriore verifica dei documenti richiesti all’atto della presentazione della domanda di visto.